Entro il... |
l'Ente... |
Compie il seguente
atto: |
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31 marzo |
la Provincia |
Comunica i quantitativi individuali di riferimento agli
interessati per il periodo successivo (Legge 119/03 art. 2 comma
2bis D.M. 31 luglio 2003 art. 3 comma 4) |
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Inserisce a sistema le Cause di forza maggiore valide per
ciascun periodo e comunicate dal produttore entro 30 giorni dal
verificarsi dell'evento informandone l'interessato (Legge
119/03 art. 3 comma 1 e D.M. 31 luglio 2003 art. 4 commi 7, 8 e 9) |
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La Regione |
Deve pubblicare l'Albo degli acquirenti aggiornato (Legge
119/03, art. 4 comma 1 e D.M. 31 luglio 2003 art. 5 commi 4 e 5) |
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Gli Acquirenti |
Registrano nella banca dati SIAN (Sistema Informatico Agricolo
Nazionale) l'elenco dei trasportatori di cui intendono
avvalersi (Legge 119/03 art. 5 comma 7 e D.M. 31 luglio 2003
art. 6 comma 10) |
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14 maggio |
Gli Acquirenti |
Devono aggiornare nella banca dati SIAN il registro mensile.
Questa operazione dà luogo ai conteggi di fine periodo lattiero
dei quantitativi di latte consegnati (Legge 119/03 art. 6 comma 1
e D.M. 31 luglio 2003 art. 9 comma 1) |
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31 maggio |
Gli Acquirenti |
Inviano alla Provincia le dichiarazioni riepilogative del latte
ritirato firmati anche dai conferenti (legge 119/03 art. 6
comma 1 e D.M. 31 luglio 2003 art. 9 comma 2) |
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30 giugno |
La Provincia |
Comunica la decadenza della quota non prodotta (che deve
essere non meno il 70% del totale di quota assegnata al
produttore) (Legge 119/03 art. 3 comma 1 e D.M. 31 luglio 2003
art. 4 comma 4) |
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31 luglio |
L'AGEA |
Comunica agli acquirenti e alle Regioni l'esito della
compensazione per le consegne (Legge 119/03 art. 9 comma 5) |
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Comunica a tutti i produttori l'esito della compensazione per
le vendite dirette (Legge 119/03 art. 10 comma 8) |
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15 agosto |
Gli Acquirenti |
Restituiscono ai produttori gli importi spettanti e versano
eventuali importi dovuti dando comunicazione alla Provincia (Legge
119/03 art. 9 comma 6) |
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31 agosto |
I Produttori |
Che eseguono vendite dirette versano l'eventuale prelievo
dovuto a seguito della compensazione (Legge 119/03 art. 10
comma 9) |
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Che non hanno prodotto nella campagna precedente comunicano
l'eventuale ripresa di produzione (D.M. 31 luglio 2003 art. 4
comma 12) |
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15 settembre |
La Provincia |
Consolida a sistema le decadenze, riduzioni od azzeramenti delle
quote non prodotte nel periodo precedente (D.M. 31 luglio 2003
art. 4 comma 4) |
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30 settembre |
l'AGEA |
Individua gli Acquirenti ed i produttori con vendite dirette da
sottoporre a controllo relativamente alla campagna lattiera
precedente |
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Riattribuisce la riserva di quote latte alle Regioni (D.M.
31 luglio 2003 art. 4 comma 6) |
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10 novembre |
i Produttori |
Devono comunicare alle cooperative ed Organizzazioni la propria
intenzione di vendere la quota latte al fine di consentire
l'esercizio della prelazione dai predetti Enti (D.M. 31 luglio
2003 art. 18 comma 2) |
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15 dicembre |
i Produttori |
Devono presentare eventuale istanza di mobilità definitiva
del periodo successivo o temporanea per il periodo in corso
(D.M. 31 luglio 2003 art. 20 comma 2) |
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Devono stipulare i contratti di vendita di quota latte
(D.M. 31 luglio 2003 art. 17 comma 1) |
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31 dicembre |
I Produttori |
Possono chiedere eventuale proroga di causa di forza maggiore
relativo al periodo precedente (D.M. 31 luglio 2003 art. 4 comma
10) |
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Può richiedere per il periodo successivo la gestione unitaria
delle aziende (D.M. 31 luglio 2003 art. 11 comma 1) |
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15 febbraio |
La Provincia |
Autorizza e registra nel SIAN le richieste di gestione unitaria
per il periodo successivo (D.M. 31 luglio 2003 art. 11 comma
2) |
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Autorizza e registra nel SIAN le vendite di quota per il
periodo successivo (D.M. 31 luglio 2003 art. 17 comma 1) |
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1 marzo |
I Produttori |
Devono stipulare e presentare i contratti di affitto di quota
in corso di campagna (D.M. 31 luglio 2003 art. 19 comma 1) |
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La Provincia |
Deve iscrivere nel registro delle quote i quantitativi di
riferimento aggiornati per il periodo successivo (Legge 119/03
art. 2 comma 2bis e D.M. 31 luglio 2003 art. 3 comma 3 |
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Entro 30 giorni
dalla di presentazione del mutamento di conduzione aziendale |
La Provincia |
Registra nel SIAN ed
aggiorna la posizione del produttore. Il mutamento ha efficacia,
con riferimento alla titolarità della quota 15 giorni dopo la
comunicazione alla Provincia da parte del produttore (Legge 119/03
art. 10 comma 18 e D.M. 31 luglio 2003 art. 21 comma 1) |
Entro 15 giorni
dalla presentazione del contratto di affitto di quota (termine
ultimo 31 mar) |
La Provincia |
Registra nel SIAN i
contratti validati (D.M. 31 luglio 2003 art. 19 comma 3) |
5 giorni dopo la
stipula di vendita (termine ultimo 15 dic) |
Il Rilevante |
Trasmette alla
Provincia il contratto di vendita soggetto a registrazione (D.M.
31 luglio 2003 art. 17commi 1, 2 e 5) |
Entro 30 giorni
dalla comunicazione di prelazione (termine ultimo per
l'adempimento 10 nov)
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Il
Produttore |
Può procedere
alla vendita della propria quota a terzi (D.M. 31 luglio 2003
art. 18 comma 5) |
Entro 30 giorni dal
ricevimento delle dichiarazioni di pluralità e/o successione di
acquirente
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La
Provincia |
Effettua le
verifiche e registra nel SIAN (D.M. 31 luglio 2003 art. 10
comma 5) |
Entro il mese
successivo a quello di riferimento
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Gli
Acquirenti |
Registrano
nell'archivio informatico del SIAN i dati di aggiornamento del
registro mensile conferenti ed i dati relativi al latte sfuso
acquistato (Legge 119/03 art. 5 comma 1 e D.M. 31 luglio 2003
art. 6 comma 3) |
Entro 20 giorni
dalle registrazioni precedenti
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Gli
Acquirenti |
Possono
rettificare i dati per l'ultimo mese del periodo il termine ultimo
è il 14 maggio (D.M. 31 luglio 2003 art. 6 comma 5) |
Entro 30 giorni
dalla registrazione e comunicazione degli aggiornamenti mensili
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Gli
Acquirenti |
Provvedono al
versamento relativo ai quantitativi prodotti in esubero rispetto
al quantitativo individuale di riferimento, inviando la
ricevuta alla Provincia ed inserendo nel SIAN il dettaglio delle
somme versate per ciascun produttore (Legge 119/03 art. 5 comma 2
e D.M. 31 luglio 2003 art. 6 comma 7) |
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